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ZFU in zone sisma della Lombardia: regole sui benefici

lentepubblica.it • 7 Giugno 2016

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Le Entrate sono chiamate a verificare, per ciascun F24 ricevuto, che l’importo sfruttato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa. Definiti modalità e termini di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca istituita – dalla legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) – nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

 

A fissarli, il provvedimento 6 giugno 2016. Si tratta, nel dettaglio, dell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Imu, esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 208, quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, per la sola annualità 2016.

 

Con la circolare n. 21801 del 10 marzo scorso, il ministero dello Sviluppo economico ha dato concreta attuazione alla disposizione di legge, specificando le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso ai benefici. L’importo dell’agevolazione accordata a ciascuna impresa è stato calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili (4,9 milioni di euro), proporzionalmente, sulla base degli importi richiesti nelle istanze; l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, con relativo ammontare spettante, è stato approvato con decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

 

Il nuovo provvedimento, invece, dispone le modalità di fruizione delle agevolazioni, ricordando anzitutto che le stesse sono utilizzabili mediante riduzione dei versamenti da fare tramite modello F24; questo deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Fisconline e Entratel), pena lo scarto dell’operazione (una successiva risoluzione istituirà l’apposito codice tributo da indicare nella delega di pagamento).

 

L’iter prevede la trasmissione, da parte del Mise all’amministrazione fiscale, dei dati identificativi dei beneficiari e dell’importo concesso, nonché le eventuali variazioni. In presenza di modifiche relative ai dati delle imprese ammesse e all’importo dell’agevolazione concessa, l’F24 va presentato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni.

 

Ciascuna delega di pagamento ricevuta sarà sottoposta dall’Agenzia delle Entrate a controlli automatizzati sulla base dei dati trasmessi dallo Sviluppo economico. Se l’importo utilizzato risulta superiore all’ammontare residuo (cioè quello complessivamente concesso, al netto di quanto già sfruttato con precedenti F24) oppure l’impresa non è compresa nell’elenco dei beneficiari, l’F24 viene scartato e i pagamenti in essi contenuti si considerano non effettuati. Il contribuente viene informato della circostanza tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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